Cosa fa
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS viene eletto o designato dai lavoratori della scuola nell’ambito delle rappresentanze sindacali (R.S.U. d’istituto).
In assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori al loro interno. (art. 47, comma 4, D.Lgs. 81/08). Per le scuole nel cui ambito non e’ stato eletto o designato, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e’ istituito a livello territoriale (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale-RLST) e svolge le stesse funzioni ed ha lo stesso ruolo del RLS. (art. 48 D.Lgs. 81/2008).
Il numero minimo di RLS che è possibile eleggere dipende da quello dei lavoratori ed è (art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/08): – 1 per le scuole fino a 200 lavoratori – 3 per le scuole con un numero di lavoratori superiore a 200 e fino a 1000 – 6 per le scuole con un numero di lavoratori superiore a 1000.
Il RLS deve frequentare un apposito corso di formazione per essere riconosciuto tale e svolgere legittimamente il suo ruolo. L’art. 37 (comma 10, 11 e 12) del D.Lgs.81/08 stabilisce infatti che il RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, riguardante la normativa e i rischi specifici esistenti nella realtà lavorativa in cui opera (scuola).
Tale formazione consiste in un corso di almeno 32 ore + aggiornamento periodico di almeno 8 ore/anno, da frequentare in orario di servizio e senza alcun onere a carico del corsista.
Organizzazione e contatti
Contatti
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70042
- Orari
Lunedì-Venerdì dalla ore 10:30 alle 12:30